Organigramma
Sono organi del Consorzio:
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l’Assemblea dei Soci
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il Consiglio Direttivo
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Presidente/Vice Presidente
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l’Organo di Revisione Contabile
Assemblee dei Soci
L’assemblea è costituita da tutti i consorziati. L’Assemblea, è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente a meno che l’Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti. Svolge le funzioni di segretario il responsabile amministrativo e finanziario. Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.
L’assemblea è competente a:
1) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consorzio e l’Organo di Revisione Contabile;
2) determinare i loro compensi;
3) approvare il bilancio;
4) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare delle quote annuali a carico dei soci e delle eventuali quote straordinarie;
5) approvare eventuali regolamenti interni;
6) dare le direttive generali di azione del Consorzio;
7) decidere l’eventuale scioglimento anticipato o la proroga della durata del Consorzio, stabilendone le relative procedure, con la maggioranza dei consorziati aventi diritto al voto;
8) nominare i liquidatori determinandone i poteri;
9) approva il Piano di Sviluppo Locale;
10) dare direttive al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
11) deliberare, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sull’ammissione di nuovi consorziati e sull’esclusione;
12) deliberare sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza dei consorziati aventi diritto al voto;
13) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, e da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall’assemblea del Consorzio tra i soci o mandatari di persone giuridiche socie, di cui almeno il 51% (cinquantuno per cento) in rappresentanza dei soci privati. Il presidente non può essere riproposto per più di un mandato. Il comportamento dei componenti del Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio della buona amministrazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio direttivo è competente a:
1) predisporre il bilancio;
2) determinare la misura del contributo annuale ed aggiornare la misura del contributo iniziale in conformità alle disposizioni del presente statuto;
3) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del Consorzio, salvo quelli riservati per legge o per disposizione del presente statuto alla competenza dell’assemblea;
4) nominare il Vice Presidente del Consorzio, nell’ambito dei membri che fanno parte dello stesso.
In ogni caso il Consiglio Direttivo può compiere ogni necessaria operazione presso l’Amministrazione finanziaria, la tesoreria, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato.
Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’assemblea, dura in carica tre anni. Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.
Egli è competente a:
1) nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
2) rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque ed a qualsiasi titolo versate al Consorzio;
3) convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
4) dare disposizioni per l’esecuzione delle delibere degli Organi Consortili;
5) eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall’assemblea e dal Consiglio direttivo;
6) vigilare sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.
Organo di Revisione Contabile
Il Controllo contabile può essere esercitato, nel rispetto delle norme di legge alternativamente:
– dal Revisore Unico, nominato dall’Assemblea, iscritto al Registro dei Revisori dei Conti;
– dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutti i membri sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori dei Conti. L’Organo di Revisione Contabile dura in carica tre anni, ed i membri sono sempre rieleggibili. L’Organo di Revisione Contabile, controlla l’Amministrazione del Consorzio, vigila sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza dei libri e delle scritture contabili. Si riunisce almeno ogni trimestre. I Revisori, in forma unica o collegiale, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.